I DIRITTI DIVISI

28.05.2023

LUANA FOTI. Genitori solo se siete un uomo e una donna. Le "eccezioni" alla regola non sono contemplate.


Immaginate di avere due genitori che vi amano e si prendono cura di voi in egual modo dal momento della vostra nascita; di essere minorenni; e di aver bisogno per esempio di andare in ospedale, fare un intervento chirurgico, un vaccino, un viaggio all'estero, una semplice gita scolastica o qualsiasi altra cosa che è possibile fare solo con il loro permesso. Immaginate poi che non possiate fare tutte o una di queste cose perché a uno dei due genitori non è concesso il diritto di decidere per voi di farle. Immaginate insomma che uno dei vostri genitori sia per la legge a voi un estraneo e che quindi non abbia alcun diritto e alcuna obbligazione nei vostri confronti. Come vi sentireste?

Per molte cittadine e cittadini italiani rispondere a questa domanda non rappresenta un faticoso esercizio di immaginazione perché è ciò che provano realmente in molti momenti di una vita quotidiana segnata da ingiustizie che diventano abitudini da accettare, sfiancati da un combattimento che sembra perso già in partenza.

COS' è UNA FAMIGLIA?

Non esiste una definizione che corrisponde in maniera universale al concetto di "famiglia". Convenzionalmente, almeno dall'epoca industriale nel mondo occidentale, la famiglia è un'istituzione sociale i cui membri sono uniti da diritti e doveri reciproci e, in particolare, i cui membri adulti hanno la responsabilità di allevare i bambini. Per il codice civile italiano, è l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità o adozione. Eppure, non tutte le persone sono indiscriminatamente riconosciute naturalmente "idonee" a formare una famiglia: quelle persone che hanno un partner del proprio sesso per esempio, sono l'eccezione non prevista dalla regola. In Italia, per legge, una famiglia formata da due genitori dello stesso sesso non esiste. E cosa succede ai figli nati dalle famiglie definite omogenitoriali e ai loro genitori merita di essere raccontato.


CHI ESISTE -E COME- PER LO STATO

Ognuno di noi inizia a esistere per lo Stato nel momento in cui viene depositato il proprio atto di nascita. Con questo atto otteniamo un nome, un cognome e un codice fiscale, necessari per fare tutte quelle cose che servono per vivere in uno Stato. L'atto di nascita contiene l'informazione della nostra provenienza, cioè della nostra famiglia e per questo deve contenere il nome e cognome di coloro ai quali va riconosciuta la prima responsabilità della nostra esistenza. Per depositare l'atto di nascita di figli nati da coppie sposate, basta la firma di uno dei due genitori. Per i figli di coppie non sposate serve la firma di entrambi. La casistica prevista dalla legge si ferma qui. La possibilità che due persone dello stesso sesso figurino insieme come genitori dei propri figli non è ancora stata contemplata dal legislatore italiano. Non è stata neanche vietata però. Due donne o due uomini che hanno deciso di avere un bambino, poi nato attraverso la procreazione assistita- questa sì espressamente vietata in Italia- possono dunque richiedere il riconoscimento del proprio legame di parentela con il bambino. A questo punto però la decisione spetta all'ufficiale di stato civile: il sindaco. Data la mancanza di una legge specifica che tuteli il diritto alla genitorialità anche per le coppie dello stesso sesso, anche il riconoscimento dell'atto da parte del sindaco può essere impugnato dalle procure e trascinato in una costosa, lunga e faticosa battaglia legale che può avere come esito l'annullamento dello stesso.

Dato non trascurabile in questa circostanza è la sostenibilità per il sistema di attivare la macchina della giustizia per una questione amministrativa in uno Stato come l'Italia, in cui ci sono circa cinque milioni di processi pendenti, poco più di dieci magistrati ogni 100.000 abitanti e 400 avvocati per 100.000 abitanti. Ma questo è un discorso a parte.

LA FINE DELLA "PRIMAVERA DEI SINDACI"

C'è stato un momento, intorno al 2018, ribattezzato la "primavera dei sindaci" o la "fioritura dei diritti arcobaleno", in cui molte amministrazioni locali a partire dalle grandi città di Torino, Napoli e Milano permettevano il riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali con grande facilità e orgoglio. Ma, quest'entusiasmo è andato scemando soprattutto a partire da varie sentenze della Corte di Cassazione- massimo grado di giudizio del sistema giudiziario italiano- che a partire dal 2020 comincia a esprimere la propria contrarietà ai riconoscimenti alla nascita fatti dai sindaci, indicando alle famiglie arcobaleno un'altra modalità per ottenere tutela legale: l'adozione.

L'ADOZIONE DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A

La giurisprudenza italiana chiede dunque al genitore intenzionale- cioè a quello senza legami genetici o biologici col nascituro ma che ha firmato il consenso informato per il suo concepimento- di adottare suo/a figlio/a.

L'adozione, rispetto all'atto di nascita, non si può impugnare ma, l'iter burocratico per ottenerla è molto faticoso e costoso sia in termini economici che in termini emotivi. Implica colloqui con assistenti sociali e psicologi e richiede il consenso esplicito del genitore biologico. La conseguenza di questa conditio sine qua non è che c'è un'asimmetria legale in termini di diritti tra i genitori e in caso di separazione il genitore intenzionale può vedersi tagliato fuori dalla vita del/la proprio/a figlio/a dal genitore biologico con il pieno avallo della legge.

Eppure, nella sentenza 32/2021, la Corte Costituzionale sottolinea che la provenienza genetica non è un requisito imprescindibile per formare una famiglia e che la genitorialità sociale, non coincidente cioè con quella biologica, ha un rilievo giuridico e considera interesse del minore mantenere il legame di genitorialità acquisita. Seguendo questa linea guida, in una sentenza del 8/09/2022 i giudici del Tribunale di Bari ammettono che il figlio ha il diritto di essere mantenuto, istruito, educato e assistito moralmente da entrambe le persone che considera di fatto i suoi genitori e che hanno concorso alla sua nascita sulla scorta di un progetto genitoriale condiviso.

L'UE VS LA CIRCOLARE PIANTEDOSI

In linea con la strategia per l'uguaglianza delle persone LGBTIQ 2020-2025 diventa obbligatorio per gli Stati membri dell'Ue riconoscere la filiazione di un minore con genitori dello stesso sesso. Un'azione contraria in tal senso da parte di uno stato membro è considerata una violazione diretta dei diritti dei minori elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989) e una vera e propria discriminazione per i minori e per i loro genitori a causa del loro orientamento sessuale. Questo è quanto viene contestato al governo italiano dal parlamento europeo dopo la circolare inviata dal Ministero dell'Interno alle prefetture in cui chiede lo stop dei riconoscimenti alla nascita dei figli nati da coppie omogenitoriali.

Fino a quando, per la società civile, sarà ancora tollerabile il grave vuoto di tutela legale subito da persone che con il/la proprio/a partner sentimentale del proprio stesso sesso vogliono avere un/a bambino/a o lo/e stanno già crescendo?

Essere un uomo e una donna è in sé un valore, una conditio sine qua non, una qualità determinante l'essere un genitore adeguato? O quello che conta per incidere positivamente sulla crescita e il benessere di un figlio è la persona che ricopre il ruolo sociale di genitore indipendentemente dal proprio sesso biologico?


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